Art. 2163
Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte [Codice civile 2146] al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna [Codice civile 1641];
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato di uso [Codice civile 998, 1640].