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Art. 2164

Nozione

Nella colonia parziaria [Codice civile 2080, 2764] il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse [Codice civile 2135], al fine di dividerne i prodotti e gli utili [Codice civile 2141].

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita [dalle norme corporative,] dalla convenzione o dagli usi [Codice civile 2187; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 195].

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