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Art. 2145

Diritti ed obblighi del concedente

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica [Codice civile 2146, 2765].

La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria [Codice civile 2086, 2147, 2155, 2156, 2167, 2173].

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