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Art. 2153

Riparazioni di piccola manutenzione

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono [Codice civile 1576, 1577, 1621, 2765].

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