Art. 2151
Spese per la coltivazione
Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse [Codice civile 2135], escluse quelle per la mano d’opera previste dall’articolo 2147, sono a carico del concedente [Codice civile 2765] e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente [le norme corporative], la convenzione o gli usi.
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse [Codice civile 1282, 1815], sino alla scadenza dell’anno agrario in corso (3), le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili [Codice civile 1652, 2154].
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