Art. 2150
Rappresentanza della famiglia colonica
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta [Codice civile 1387], nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica [Codice civile 2141].
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell’esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica [Codice civile 1294, 2740]. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.
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