x

x

Art. 2187

Usi

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II [Codice civile 2141], III [Codice civile 2164] e IV [Codice civile 2170] di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi [Codice civile 1374].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.