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Art. 2630-bis

[Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante]

[Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma e 2359-quinquies, primo comma.]

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