Art. 2011
Effetti della girata
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo [Codice civile 1407, 2831, 2887].
Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.
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