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Art. 2014

Girata a titolo di pegno

Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno [Codice civile 2026, 2784, 2786], il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

L’emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell’emittente [Codice civile 1993, 1997].

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