Art. 586
Acquisto dei beni da parte dello Stato
In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato [Cost. 42; Codice civile 565]. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia [Codice civile 459, 519].
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati [Codice civile 490, n. 2].
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