Art. 314-septies
Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti
[Quando dalle indagini previste dall’articolo precedente non risulta l’esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente [Codice civile 269], né l’esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.]
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