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Art. 314-vicies quinquies

Impugnativa del decreto di adozione speciale

[I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo, alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il provvedimento che pronuncia l’adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, è trascritto nel registro di cui all’articolo 314/15 e comunicato all’ufficio dello stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita.]

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