Art. 1557
Impossibilità di restituzione
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo [Codice civile 1556] di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [Codice civile 1218, 1288, 1463].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.