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Art. 1558

Disponibilità delle cose

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento [Codice di procedura civile 491, 513, 543] o a sequestro [Codice di procedura civile 670, 671] finché non ne sia stato pagato il prezzo [Codice civile 1556].

Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.

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