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Art. 2314

Ragione sociale

La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 2292 [Codice civile 2326, 2463, 2473, 2515, 2564, 2567].

L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente [Codice civile 1292] con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali [Codice civile 2320].

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