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Art. 2320

Soci accomandanti

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari [Codice civile 2318]. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale [Codice civile 1292] verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali [Codice civile 38, 41, 2291] e può essere escluso a norma dell’articolo 2286 [Codice civile 2313, 2314, 2317, 2318].

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza consultando i libri [Codice civile 2261, 2489] e gli altri documenti della società [Codice civile 2623, n. 3].

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