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Art. 1720

Spese e compenso del mandatario

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali [Codice civile 1284] dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta [Codice civile 1709, 1733, 2761].

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico.

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