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Capo IX – Del mandato

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 1703

Nozione

Il mandato è il contratto col quale una parte [Codice civile 1471, n. 4, 1716] si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra [Codice civile 778, 1731, 1737].

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Art. 1704

Mandato con rappresentanza

Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro [Codice civile 1387].

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Art. 1705

Mandato senza rappresentanza

Il mandatario che agisce in proprio nome [Codice civile 1706, 1707, 1715, 1719] acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato [Codice civile 1717], salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono [Codice civile 1721; Codice della navigazione 290].

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Art. 1706

Acquisti del mandatario

Il mandante può rivendicare le cose mobili [Codice civile 815] acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio [Codice civile 1705], salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede [Codice civile 1147, 1707].

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre [Codice civile 2652, n. 2, 2932].

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Art. 1707

Creditori del mandatario

I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio [Codice civile 1706], purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa [Codice civile 2704] anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri [Codice civile 815, 2683], sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo [Codice civile 2652, n. 2, 2914, n. 1].

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Art. 1708

Contenuto del mandato

Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento [Codice civile 1711].

Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

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Art. 1709

Presunzione di onerosità

Il mandato si presume oneroso [Codice civile 1710, 1725]. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice [Codice civile 1657, 1720, 2099, 2233].

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Art. 1710

Diligenza del mandatario

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 1176]; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore [Codice civile 1709].

Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca [Codice civile 1724] o la modificazione del mandato [Codice civile 1723].

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Art. 1711

Limiti del mandato

Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato [Codice civile 1708]. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario [Codice civile 1717], se il mandante non lo ratifica.

Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione [Codice civile 1712].

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Art. 1712

Comunicazione dell’eseguito mandato

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante [Codice civile 1716, 1728] l’esecuzione del mandato [Codice civile 1722, n. 1].

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato [Codice civile 1711].

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Art. 1713

Obbligo di rendiconto

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto [Codice civile 1714] a causa del mandato [Codice civile 1718; Codice di procedura civile 263].

La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave [Codice civile 1229].

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Art. 1714

Interessi sulle somme riscosse

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute [Codice civile 1713].

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Art. 1715

Responsabilità per le obbligazioni dei terzi

In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome [Codice civile 1705] non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l’insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del contratto.

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Art. 1716

Pluralità di mandatari

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte [Codice civile 1703, 1730].

Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l’affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione [Codice civile 1712], deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall’omissione o dal ritardo.

Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante [Codice civile 1292, 1726].

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Art. 1717

Sostituto del mandatario

Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita [Codice civile 1228, 1711].

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.

Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.

Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario [Codice civile 1856].

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Art. 1718

Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante

Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest’ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo [Codice civile 1513, 1693, 1697, 1698, 1713].

Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell’articolo 1515.

Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante [Codice civile 1712, 1747].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l’incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell’attività professionale del mandatario.

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Art. 1719

Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato

Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome [Codice civile 1705, 1748, 1756, 2031].

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Art. 1720

Spese e compenso del mandatario

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali [Codice civile 1284] dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta [Codice civile 1709, 1733, 2761].

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico.

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Art. 1721

Diritto del mandatario sui crediti

Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo [Codice civile 1705, 2756, 2761].

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Art. 1722

Cause di estinzione

Il mandato si estingue [Codice civile 1729, 1730]:

1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito [Codice civile 1712];

2) per revoca da parte del mandante [Codice civile 1396, 1723];

3) per rinunzia del mandatario [Codice civile 1727];

4) per la morte, l’interdizione [Codice civile 414] o l’inabilitazione [Codice civile 415] del mandante o del mandatario [Codice civile 1723, 1728]. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa [Codice civile 2082] non si estingue [Codice civile 1330, 2558], se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi [Codice civile 1373].

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Art. 1723

Revocabilità del mandato

Il mandante può revocare il mandato [Codice civile 1710, 1725]; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa [Codice civile 1722, n. 2].

Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante [Codice civile 1722, n. 4, 1728, 1729].

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Art. 1724

Revoca tacita

La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario [Codice civile 1334, 1335, 1710].

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Art. 1725

Revoca del mandato oneroso

La revoca del mandato oneroso [Codice civile 1709], conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni [Codice civile 1223, 1723], se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa [Codice civile 1958].

Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.

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Art. 1726

Revoca del mandato collettivo

Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa [Codice civile 1716, 1730, 2609].

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Art. 1727

Rinunzia del mandatario

Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni [Codice civile 1223] al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso [Codice civile 1373, 1725].

In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante [Codice civile 1722] possa provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave da parte del mandatario.

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Art. 1728

Morte o incapacità del mandante o del mandatario

Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante [Codice civile 1425, 1722, n. 4, 1723], il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.

Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante [Codice civile 1712] e prendere intanto nell’interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

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Art. 1729

Mancata conoscenza della causa di estinzione

Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l’estinzione del mandato [Codice civile 1723] sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi [Codice civile 1396, 1722].

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Art. 1730

Estinzione del mandato conferito a più mandatari

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari [Codice civile 1716, 1722, 1726].

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Sezione II – Della commissione

Art. 1731

Nozione

Il contratto di commissione è un mandato [Codice civile 1703, 1746] che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario [Codice civile 1705, 1706].

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Art. 1732

Operazioni a fido

Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l’operazione, se il committente non ha disposto altrimenti [Codice civile 2210].

Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione [Codice civile 1736].

Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l’operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.

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Art. 1733

Misura della provvigione

La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità [Codice civile 1720, 1735, 1736].

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Art. 1734

Revoca della commissione

Il committente può revocare l’ordine di concludere l’affare fino a che il commissionario non l’abbia concluso [Codice civile 1723]. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata [Codice civile 1671].

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Art. 1735

Commissionario contraente in proprio

Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell’articolo 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione [Codice civile 1395, 1471, n. 4, 1733].

Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l’operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente [Codice civile 1474], se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.

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Art. 1736

Star del credere

Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo «star del credere» risponde nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare [Codice civile 1715, 1732]. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare [Codice civile 1733]. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità [Codice civile 1709].

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Sezione III – Della spedizione

Art. 1737

Nozione

Il contratto di spedizione è un mandato [Codice civile 1703] col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto [Codice civile 1678, 1679] e di compiere le operazioni accessorie.

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Art. 1738

Revoca

Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare [Codice civile 1723] l’ordine di spedizione [Codice civile 1378, 1510], rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attività prestata [Codice civile 1671, 1685, 1725, 1734].

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Art. 1739

Obblighi dello spedizioniere

Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo [Codice civile 1711].

Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite [Codice civile 1891].

I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario [Codice civile 1699].

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Art. 1740

Diritti dello spedizioniere

La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l’esecuzione dell’incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione [Codice civile 1709, 1733, 1736].

Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.

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Art. 1741

Spedizioniere vettore

Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto [Codice civile 1735] in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

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