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Art. 1722

Cause di estinzione

Il mandato si estingue [Codice civile 1729, 1730]:

1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito [Codice civile 1712];

2) per revoca da parte del mandante [Codice civile 1396, 1723];

3) per rinunzia del mandatario [Codice civile 1727];

4) per la morte, l’interdizione [Codice civile 414] o l’inabilitazione [Codice civile 415] del mandante o del mandatario [Codice civile 1723, 1728]. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa [Codice civile 2082] non si estingue [Codice civile 1330, 2558], se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi [Codice civile 1373].

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