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Art. 1723

Revocabilità del mandato

Il mandante può revocare il mandato [Codice civile 1710, 1725]; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa [Codice civile 1722, n. 2].

Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante [Codice civile 1722, n. 4, 1728, 1729].

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