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Art. 1713

Obbligo di rendiconto

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto [Codice civile 1714] a causa del mandato [Codice civile 1718; Codice di procedura civile 263].

La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave [Codice civile 1229].

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