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Art. 1712

Comunicazione dell’eseguito mandato

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante [Codice civile 1716, 1728] l’esecuzione del mandato [Codice civile 1722, n. 1].

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato [Codice civile 1711].

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