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Art. 1738

Revoca

Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare [Codice civile 1723] l’ordine di spedizione [Codice civile 1378, 1510], rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attività prestata [Codice civile 1671, 1685, 1725, 1734].

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