Art. 1710
Diligenza del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 1176]; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore [Codice civile 1709].
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca [Codice civile 1724] o la modificazione del mandato [Codice civile 1723].
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