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Art. 1709

Presunzione di onerosità

Il mandato si presume oneroso [Codice civile 1710, 1725]. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice [Codice civile 1657, 1720, 2099, 2233].

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