x

x

Art. 1706

Acquisti del mandatario

Il mandante può rivendicare le cose mobili [Codice civile 815] acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio [Codice civile 1705], salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede [Codice civile 1147, 1707].

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre [Codice civile 2652, n. 2, 2932].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.