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Art. 1705

Mandato senza rappresentanza

Il mandatario che agisce in proprio nome [Codice civile 1706, 1707, 1715, 1719] acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato [Codice civile 1717], salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono [Codice civile 1721; Codice della navigazione 290].

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