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Art. 1707

Creditori del mandatario

I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio [Codice civile 1706], purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa [Codice civile 2704] anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri [Codice civile 815, 2683], sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo [Codice civile 2652, n. 2, 2914, n. 1].

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