Art. 1734

Revoca della commissione

Il committente può revocare l’ordine di concludere l’affare fino a che il commissionario non l’abbia concluso [Codice civile 1723]. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata [Codice civile 1671].

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