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Art. 1725

Revoca del mandato oneroso

La revoca del mandato oneroso [Codice civile 1709], conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni [Codice civile 1223, 1723], se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa [Codice civile 1958].

Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.

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