Art. 1728
Morte o incapacità del mandante o del mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante [Codice civile 1425, 1722, n. 4, 1723], il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante [Codice civile 1712] e prendere intanto nell’interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
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