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Art. 629

Disposizioni a favore dell’anima

Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine [Codice civile 587].

Esse si considerano come un onere [Codice civile 647] a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’articolo 648.

Il testatore [Codice civile 587] può designare una persona che curi l’esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento [Codice civile 700].

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