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Capo V – Dell’istituzione di erede e dei legati

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 624

Violenza, dolo, errore

La disposizione testamentaria può essere impugnata [Codice civile 482] da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto di errore [Codice civile 625], di violenza [Codice civile 1435] o di dolo [Codice civile 1427, 1429, n. 4, 1434, 1439].

L’errore sul motivo [Codice civile 626], sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre [Codice civile 787, 788].

L’azione si prescrive in cinque anni [Codice civile 1442] dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore [Codice civile 2652, n. 7, 2690, n. 4].

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Art. 625

Erronea indicazione dell’erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione

Se la persona dell’erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto [Codice civile 624], quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare [Codice civile 628].

La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

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Art. 626

Motivo illecito

Il motivo [Codice civile 624] illecito [Codice civile 794] rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre [Codice civile 647, 648, 788, 1345].

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Art. 627

Disposizione fiduciaria

Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.

Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace [Codice civile 590, 799, 2034, 2039].

Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l’istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d’incapaci a ricevere [Codice civile 462, 592, 599].

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Art. 628

Disposizione a favore di persona incerta

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata [Codice civile 625].

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Art. 629

Disposizioni a favore dell’anima

Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine [Codice civile 587].

Esse si considerano come un onere [Codice civile 647] a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’articolo 648.

Il testatore [Codice civile 587] può designare una persona che curi l’esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento [Codice civile 700].

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Art. 630

Disposizioni a favore dei poveri

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio [Codice civile 43] al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza.

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l’incarico [Codice civile 664, 1349, 1473].

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Art. 631

Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo

È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario [Codice civile 632], ovvero la determinazione della quota di eredità.

Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare [Codice civile 1349] in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo [Codice civile 588, 1473] tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti [Codice civile 600] determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all’onerato [Codice civile 699, 778].

Se l’onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

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Art. 632

Determinazione di legato per arbitrio altrui

È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo [Codice civile 1349, 1473] di determinare l’oggetto o la quantità del legato [Codice civile 631].

Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore [Codice civile 770], anche se non ne sia indicato l’oggetto o la quantità [Codice civile 664].

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Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali

Art. 633

Condizione sospensiva o risolutiva

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione [Codice civile 634] sospensiva [Codice civile 641] o risolutiva [Codice civile 430, 638, 646, 1353, 1354; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 139].

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Art. 634

Condizioni impossibili o illecite

Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative [Codice civile 637, 647, 692, 794], all’ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall’articolo 626 [preleggi 31; Codice civile 1354].

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Art. 635

Condizione di reciprocità

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario [Codice civile 589].

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Art. 636

Divieto di nozze

È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Tuttavia il legatario di usufrutto [Codice civile 978] o di uso [Codice civile 1021], di abitazione [Codice civile 1022] o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza [Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 138].

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Art. 637

Termine

Si considera non apposto [Codice civile 634] a una disposizione a titolo universale [Codice civile 588] il termine [Codice civile 702, 1184] dal quale l’effetto di essa deve cominciare o cessare.

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Art. 638

Condizioni di non fare o di non dare

Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l’erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore [Codice civile 633, 639].

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Art. 639

Garanzia in caso di condizione risolutiva

Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva [Codice civile 638], l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l’eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse [Codice civile 640, 2821; Codice di procedura civile 119, 750].

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Art. 640

Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale [Codice civile 707; Codice di procedura civile 119, 750].

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Art. 641

Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia

Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva [Codice civile 633], finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare [Codice civile 1356], è dato all’eredità un amministratore [Codice civile 642].

Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.

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Art. 642

Persone a cui spetta l’amministrazione

L’amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione [Codice civile 688], ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento [Codice civile 674].

Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo [Codice civile 565].

In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti [Codice civile 641; Codice di procedura civile 24].

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Art. 643

Amministrazione in caso di eredi nascituri

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito [Codice civile 462], figlio di una determinata persona vivente [Codice civile 320]. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l’amministratore dell’eredità è una persona diversa [Codice civile 1471, n. 3].

Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre [Codice civile 784].

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Art. 644

Obblighi e facoltà degli amministratori

Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell’eredità giacente [Codice di procedura civile 781].

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Art. 645

Condizione sospensiva potestativa senza termine

Se la condizione apposta all’istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa [Codice civile 1355] e non è indicato il termine per l’adempimento [Codice civile 1183], gli interessati possono adire l’autorità giudiziaria perché fissi questo termine [Codice civile 650; Codice di procedura civile 749].

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Art. 646

Retroattività della condizione

L’adempimento della condizione [Codice civile 633] ha effetto retroattivo [Codice civile 1360]; ma l’erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata [Codice civile 1316]. L’azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni [Codice civile 2948].

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Art. 647

Onere

Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere [Codice civile 549, 629, 690, 793].

Se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione [Codice di procedura civile 119, 750].

L’onere impossibile o illecito si considera non apposto [Codice civile 634]; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante [Codice civile 626, 794].

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Art. 648

Adempimento dell’onere

Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato [Codice civile 793].

Nel caso d’inadempimento dell’onere [Codice civile 677], l’autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione [Codice civile 1453] della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante [Codice civile 626] della disposizione.

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Sezione III – Dei legati

Art. 649

Acquisto del legato

Il legato si acquista [Codice civile 667, 669, 673] senza bisogno di accettazione [Codice civile 459], salva la facoltà di rinunziare [Codice civile 467, 483, 513, 521, 538, 683, 691, 697, 2648, 2652, n. 7, 2685, 2690, n. 4].

Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata [Codice civile 499, 654] o altro diritto appartenente al testatore [Codice civile 651], la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore [Codice civile 1146].

Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata [Codice civile 658, 667, 672], anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore [Codice civile 495, 2648].

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Art. 650

Fissazione di un termine per la rinunzia

Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare [Codice civile 481, 519, 645, 1183, 1399; Codice di procedura civile 749]. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare [Codice civile 2964].

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Art. 651

Legato di cosa dell’onerato o di un terzo

Il legato di cosa dell’onerato [Codice civile 649] o di un terzo [Codice civile 669] è nullo [Codice civile 654, 673], salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo [Codice civile 656]. In quest’ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario [Codice civile 1474, 2932], ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo [Codice civile 1474].

Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento [Codice civile 602], si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido [Codice civile 657, 686].

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Art. 652

Legato di cosa solo in parte del testatore

Se al testatore appartiene una parte [Codice civile 654] della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell’articolo precedente [Codice civile 1480].

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Art. 653

Legato di cosa genericamente determinata

È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte [Codice civile 654, 664, 666, 669].

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Art. 654

Legato di cosa non esistente nell’asse

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare [Codice civile 513, 649], o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio [Codice civile 651, 653], il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova [Codice civile 652].

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Art. 655

Legato di cosa da prendersi da certo luogo

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

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Art. 656

Legato di cosa del legatario

Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento [Codice civile 602] era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell’apertura della successione [Codice civile 456, 651].

Se al tempo dell’apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell’onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.

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Art. 657

Legato di cosa acquistata dal legatario

Se il legatario, dopo la confezione del testamento [Codice civile 602], ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell’articolo 686 [Codice civile 651, 656].

Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall’onerato [Codice civile 663] o da un terzo, il legato è senza effetto; se l’acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall’articolo 651.

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Art. 658

Legato di credito o di liberazione da debito

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore [Codice civile 649, 1237].

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Art. 659

Legato a favore del creditore

Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

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Art. 660

Legato di alimenti

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall’articolo 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [Codice civile 670].

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Art. 661

Prelegato

Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredità si considera come legato per l’intero ammontare.

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Art. 662

Onere della prestazione del legato

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi [Codice civile 663] ovvero a carico di uno o più legatari [Codice civile 483]. Quando il testatore non ha disposto [Codice civile 1173], alla prestazione sono tenuti gli eredi [Codice civile 671].

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto [Codice civile 752].

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Art. 663

Legato imposto a un solo erede

Se l’obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo [Codice civile 483, 657, 1315].

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi [Codice civile 662] sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore [Codice civile 752].

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Art. 664

Adempimento del legato di genere

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere [Codice civile 653], la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all’onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media [Codice civile 1178]; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l’onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.

Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo [Codice civile 631, 1473], questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell’eredità, il legatario può scegliere la migliore [Codice civile 632].

Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell’articolo 631 [Codice civile 666; Codice di procedura civile 751].

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Art. 665

Scelta nel legato alternativo

Nel legato alternativo la scelta spetta all’onerato [Codice civile 666], a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o a un terzo [Codice civile 1286].

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Art. 666

Trasmissione all’erede della facoltà di scelta

Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l’onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla [Codice civile 664], la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede [Codice civile 653, 665].

La scelta fatta è irretrattabile [Codice civile 1286].

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Art. 667

Accessioni della cosa legata

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze [Codice civile 649, 817, 818], deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.

Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo [Codice civile 934], sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l’applicabilità del secondo comma dell’articolo 686.

Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica [Codice civile 846].

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Art. 668

Adempimento del legato

Se la cosa legata è gravata da una servitù [Codice civile 1027], da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria [Codice civile 1863], il peso ne è sopportato dal legatario [Codice civile 320, 374, n. 3].

Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell’eredità, o anche di un terzo, l’erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto [Codice civile 756].

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Art. 669

Frutti della cosa legata

Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento [Codice civile 649, 821].

Se la cosa appartiene all’onerato o a un terzo [Codice civile 651], ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità [Codice civile 653], i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

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Art. 670

Legato di prestazioni periodiche

Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.

Si può tuttavia esigere all’inizio del termine il legato a titolo di alimenti [Codice civile 445, 660].

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Art. 671

Legati e oneri a carico del legatario

Il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata [Codice civile 320, 374, n. 3, 662].

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Art. 672

Spese per la prestazione del legato

Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell’onerato [Codice civile 649, 1196].

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Art. 673

Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore [Codice civile 649, 651].

L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [Codice civile 1221, 1256, 1259, 1465].

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Sezione IV – Del diritto di accrescimento

Art. 674

Accrescimento tra coeredi

Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni [Codice civile 588], senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa [Codice civile 519] o non voglia accettare [Codice civile 523], la sua parte si accresce agli altri [Codice civile 642].

Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.

L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore [Codice civile 688].

È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione [Codice civile 467, 688, 773].

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Art. 675

Accrescimento tra collegatari

L’accrescimento ha luogo anche tra più legatari [Codice civile 649] ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà [Codice civile 688] e salvo sempre il diritto di rappresentazione [Codice civile 467].

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Art. 676

Effetti dell’accrescimento

L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto [Codice civile 773].

I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale [Codice civile 677, 690].

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Art. 677

Mancanza di accrescimento

Se non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato [Codice civile 523, 565, 678].

Gli eredi legittimi e l’onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale [Codice civile 676].

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere [Codice civile 648].

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Art. 678

Accrescimento nel legato di usufrutto

Quando a più persone è legato un usufrutto [Codice civile 698] in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto [Codice civile 676, 982].

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

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Sezione V – Della revocazione delle disposizioni testamentarie

Art. 679

Revocabilità del testamento

Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare [Codice civile 587] o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto [Codice civile 256, 458, 463, n. 4, 1412].

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Art. 680

Revocazione espressa

La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento [Codice civile 587], o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore [Codice civile 682].

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Art. 681

Revocazione della revocazione

La revocazione totale o parziale di un testamento [Codice civile 680] può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

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Art. 682

Testamento posteriore

Il testamento posteriore [Codice civile 601, 683], che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili [Codice civile 680].

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Art. 683

Testamento posteriore inefficace

La revocazione fatta con un testamento posteriore [Codice civile 682] conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno [Codice civile 463, 591], ovvero ha rinunziato all’eredità [Codice civile 519] o al legato [Codice civile 649].

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Art. 684

Distruzione del testamento olografo

Il testamento olografo [Codice civile 602] distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore [Codice civile 463, n. 5] non ebbe l’intenzione di revocarlo.

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Art. 685

Effetti del ritiro del testamento segreto

Il ritiro del testamento segreto [Codice civile 604], a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell’archivista presso cui si trova depositato [Codice civile 608], non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo [Codice civile 602, 607].

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Art. 686

Alienazione e trasformazione della cosa legata

L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto [Codice civile 1500], revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l’alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso [Codice civile 1427], ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un’altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione [Codice civile 667, 940].

È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.

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Art. 687

Revocazione per sopravvenienza di figli

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti [Codice civile 462], sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo [Codice civile 232], anche adottivo [Codice civile 291], ovvero per il riconoscimento [Codice civile 250] di un figlio nato fuori del matrimonio.

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione [Codice civile 467], la disposizione ha il suo effetto.

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