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Art. 663

Legato imposto a un solo erede

Se l’obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo [Codice civile 483, 657, 1315].

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi [Codice civile 662] sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore [Codice civile 752].

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