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Art. 662

Onere della prestazione del legato

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi [Codice civile 663] ovvero a carico di uno o più legatari [Codice civile 483]. Quando il testatore non ha disposto [Codice civile 1173], alla prestazione sono tenuti gli eredi [Codice civile 671].

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto [Codice civile 752].

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