Art. 664
Adempimento del legato di genere
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere [Codice civile 653], la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all’onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media [Codice civile 1178]; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l’onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo [Codice civile 631, 1473], questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell’eredità, il legatario può scegliere la migliore [Codice civile 632].
Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell’articolo 631 [Codice civile 666; Codice di procedura civile 751].