Art. 678
Accrescimento nel legato di usufrutto
Quando a più persone è legato un usufrutto [Codice civile 698] in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto [Codice civile 676, 982].
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.
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