Art. 634
Condizioni impossibili o illecite
Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative [Codice civile 637, 647, 692, 794], all’ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall’articolo 626 [preleggi 31; Codice civile 1354].
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