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Art. 633

Condizione sospensiva o risolutiva

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione [Codice civile 634] sospensiva [Codice civile 641] o risolutiva [Codice civile 430, 638, 646, 1353, 1354; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 139].

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