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Art. 632

Determinazione di legato per arbitrio altrui

È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo [Codice civile 1349, 1473] di determinare l’oggetto o la quantità del legato [Codice civile 631].

Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore [Codice civile 770], anche se non ne sia indicato l’oggetto o la quantità [Codice civile 664].

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