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Art. 631

Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo

È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario [Codice civile 632], ovvero la determinazione della quota di eredità.

Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare [Codice civile 1349] in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo [Codice civile 588, 1473] tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti [Codice civile 600] determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all’onerato [Codice civile 699, 778].

Se l’onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

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