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Art. 646

Retroattività della condizione

L’adempimento della condizione [Codice civile 633] ha effetto retroattivo [Codice civile 1360]; ma l’erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata [Codice civile 1316]. L’azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni [Codice civile 2948].

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