Art. 647
Onere
Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere [Codice civile 549, 629, 690, 793].
Se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione [Codice di procedura civile 119, 750].
L’onere impossibile o illecito si considera non apposto [Codice civile 634]; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante [Codice civile 626, 794].
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