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Art. 645

Condizione sospensiva potestativa senza termine

Se la condizione apposta all’istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa [Codice civile 1355] e non è indicato il termine per l’adempimento [Codice civile 1183], gli interessati possono adire l’autorità giudiziaria perché fissi questo termine [Codice civile 650; Codice di procedura civile 749].

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