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Art. 658

Legato di credito o di liberazione da debito

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore [Codice civile 649, 1237].

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