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Art. 657

Legato di cosa acquistata dal legatario

Se il legatario, dopo la confezione del testamento [Codice civile 602], ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell’articolo 686 [Codice civile 651, 656].

Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall’onerato [Codice civile 663] o da un terzo, il legato è senza effetto; se l’acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall’articolo 651.

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