Art. 643
Amministrazione in caso di eredi nascituri
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito [Codice civile 462], figlio di una determinata persona vivente [Codice civile 320]. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l’amministratore dell’eredità è una persona diversa [Codice civile 1471, n. 3].
Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre [Codice civile 784].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.