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Art. 643

Amministrazione in caso di eredi nascituri

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito [Codice civile 462], figlio di una determinata persona vivente [Codice civile 320]. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l’amministratore dell’eredità è una persona diversa [Codice civile 1471, n. 3].

Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre [Codice civile 784].

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