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Art. 642

Persone a cui spetta l’amministrazione

L’amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione [Codice civile 688], ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento [Codice civile 674].

Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo [Codice civile 565].

In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti [Codice civile 641; Codice di procedura civile 24].

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