Art. 641
Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia
Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva [Codice civile 633], finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare [Codice civile 1356], è dato all’eredità un amministratore [Codice civile 642].
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
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